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Legge del Matrimonio della Repubblica Popolare Cinese

La legge è adottata durante la 3o sessione del 5o Congresso Nazionale del Popolo il 10 settembre 1980 e poi è aggiornata secondo la decisione relativa alle modifiche della Legge di Matrimonio della Repubblica Popolare Cinese approvata durante la 21 sessione della Nona commissione permanente del Congresso Nazionale del Popolo il 28 aprile 2001.

 

Capitolo 1 disposizioni in generale

Capitolo 2 contratto di matrimonio

Capitolo 3 relazioni familiari

Capitolo 4 divorzio

Capitolo 5 misure di soccorso e responsabilità legale

Capitolo 6 disposizioni supplementari

 

Capitolo 1 disposizioni in generale

Art. 1  questa legge è il codice fondamentale che regola il matrimonio e le relazioni familiari.

Art. 2 il sistema matrimoniale è basato sulla libertà di contrarre matrimonio, sulla monogamia e sulla uguaglianza tra uomo e donna.

I diritti e gli interessi legittimi delle donne, minori e anziani sono protetti.

La pianificazione delle nascite va applicata.

Art. 3 il matrimonio arbitrato e deciso da terzi , il matrimonio mercantile e tutte le altre azioni che interferiscono con la libertà del matrimonio sono proibite. E' vietata l'estrazione di denaro e doni dal contrarre il matrimonio.

E' vietata la bigamia. Si proibisce la coabitazione con chi è vincolato da matrimonio. E' vietata la violenza nella famiglia. Nella famiglia è vietato il maltrattamento e l'abbandono di qualsiasi membro della famiglia.

Art. 4 il marito e la moglie si devono trattare con fede e reciproci rispetti; i membri familiari devono rispettare i più anziani e amare i minori, aiutarsi reciprocamente e mantenere una relazione della famiglia imparziale, armonica e civile.

 

Capitolo 2 contratto di matrimonio

Art. 5 il matrimonio deve essere contratto con la piena volontà dell'uomo e della donna che nessuna terza parte può costringere e interferire.

Art. 6 il matrimonio non può essere contratto se l'uomo non compie 22 anni di età e la donna non compie 20 anni di età. E' da incoraggiare il contrarre matrimonio tardi e fare i figli tardi.

Art. 7 Se esiste una delle seguenti condizioni non si può contrarre matrimonio:

1.     parentela in linea diretta e gli affini in linea collaterale di terzo grado;

2.     se l'uomo o la donna è affetto da malattia che secondo le scienze mediche non è adatta per contrarre il matrimonio.

Art. 8 l'uomo e la donna che desiderano contrarre matrimonio devono presentarsi di persona all'ufficio di registro matrimoniale. Se il matrimonio proposto risulta conforme ai sensi di questa legge, si autorizza la coppia a registrare il matrimonio e si rilascia il certificato di matrimonio. Ricevuto il certificato di matrimonio, si stabilisce le relazioni tra marito e moglie. Se non viene effettuata la registrazione di matrimonio, l'uomo e la donna devono avviare le procedure di rimedio.

Art. 9 dopo la registrazione del matrimonio sulla base degli accordi tra l'uomo e la donna, la donna può diventare membro della famiglia dell'uomo e l'uomo può diventare membro della famiglia della donna.

Art. 10 se esiste uno di seguenti casi si ritiene il matrimonio nullo:

1.     se uno commette la bigamia;

2.     se esiste la parentela di sangue e affini di terzo grado;

3.     se prima del matrimonio uno soffre di malattia che secondo le scienze mediche rende la persona interdetta a contrarre matrimonio e la malattia non può essere guarita con delle cure dopo il matrimonio.

Art. 11 nel caso in cui il matrimonio è contratto con coazione, la persona coatta può chiedere la risoluzione del contratto matrimoniale all'ufficio di registro matrimoniale o al tribunale popolare. La richiesta deve essere presentata dalla persona coatta entro un anno della registrazione del matrimonio. Se la libertà personale è limitata illegittimamente, la richiesta di risoluzione del matrimonio deve essere presentata entro un anno dopo la riabilitazione della libertà personale.

Art. 12 il matrimonio nullo e risolto è invalido fin dall'inizio e nessuna parte concernente gode i diritti e i doveri di marito e moglie. I patrimoni acquisiti durante la coabitazione vanno disposti secondo l'accordo delle persone concernenti; se non si riesce a raggiungere l'accordo, il tribunale popolare attribuisce i beni proteggendo la parte che non commette errore. Per la disposizione della matrimonio invalido per motivo della bigamia, i diritti patrimoniali della persona che vincolata dal matrimonio legittimo non possono essere violati. Per quanto riguarda i figli nati da matrimonio non valido vanno applicati gli articoli relativi ai figli e genitori di questa legge.

Capitolo 3 relazioni familiari

Art. 13 nella famiglia il marito e la moglie godono degli stessi diritti.

Art. 14 il marito e la moglie hanno diritto ad utilizzare il proprio nome e cognome.

Art. 15 sia il marito che la moglie hanno la libertà di svolgere un lavoro, di studiare e di partecipare delle attività produttive e sociali; una parte non può limitare l'altra.

Art. 16 i coniugi hanno il dovere di applicare la pianificazione delle nascite.

Art. 17 i seguenti beni acquisiti durante l'esistenza del rapporto matrimoniale sono da considerare patrimonio in comune:

1.     salari, premi;

2.     utili ricavati dalle attività produttive e commerciali;

3.     utili ricavati dal diritto d'autore;

4.     beni ereditati o donati salvo comma 3 dell'art. 18 in questa legge;

5.     gli altri beni che appartengono al patrimonio in comune.

Il marito e la moglie hanno pari diritto di disporre del patrimonio in comune.

Art. 18 i seguenti beni non sono da considerare patrimonio comune:

1.     i beni acquisiti prima del matrimonio

2.     i risarcimenti per le spese mediche ricevute per danni fisici ad uno dei coniugi, i sussidi per handicap;

3.     i beni appartenenti ad uno solo dei coniugi espressi nel testamento o accordati nella donazione.

4.     gli effetti personali ad uso particolare di uno dei coniugi;

5.     gli altri beni che appartengono ad uno solo dei coniugi.

Art. 19 per quanto concerne i beni acquisiti durante l'esistenza del rapporto matrimoniale il marito e la moglie possono stabilire se tali beni siano in comune, in separazione o una parte di essi sia in comune e una in separazione. L'accordo deve essere in scritto. In caso di mancanza o ambiguità di tale accordo si applicano art. 17, art. 18.

L'accordo per i beni acquisiti durante il matrimonio e prima del matrimonio ha potere vincolante per entrambi i coniugi.

In caso di separazione dei beni acquisiti durante il matrimonio, se terzi sono a conoscenza dell'accordo, i debiti a carico di uno dei coniugi vanno liquidati con i beni dello stesso.

Art. 20 marito e moglie hanno il dovere di mantenersi reciprocamente.

Se uno dei due coniugi non assolve a tale dovere, la parte lesa ha il diritto di esigere dalla controparte le spese per il mantenimento.

Art. 21 i genitori hanno il dovere di allevare e di educare i propri figli; i figli hanno il dovere di mantenere e di aiutare i propri genitori.

Se i genitori non adempiono al dovere di allevamento, i figli minori o i figli incapaci di provvedere al proprio sostentamento hanno la facoltà di chiedere ai genitori le spese di allevamento.

Se i figli non adempiono al dovere di mantenimento, i genitori inabili al lavoro o in difficili condizioni di vita hanno la facoltà di chiedere ai figli le spese di mantenimento.

Si vieta l'abbandono dei minori e l'infanticidio e tutte le altre azioni che feriscano o uccidano gli infanti.

Art. 22 i figli possono portare il cognome del padre o il cognome della madre.

Art. 23 i genitori hanno il diritto e il dovere di tutelare e di educare i figli minori. Se i figli minori causano danni allo Stato, alla collettività o a terzi, i genitori devono assumersene la responsabilità civile.

Art. 24 il marito e la moglie godono del diritto di successione reciproca.

I genitori e i figli godono del diritto di successione reciproca.

Art. 25 i figli naturali godono degli stessi diritti dei figli legittimi; nessuno può ferirli o discriminarli.

Il padre naturale o la madre naturale che non alleva direttamente i figli naturali deve comunque provvedere al loro mantenimento e ai loro studi fin quando essi non raggiungano la propria indipendenza e autonomia.

Art. 26 lo Stato tutela la relazione di adozione legittima. Si applicano gli articoli di questa legge relativi alla relazione tra genitori e figli per stabilire il rapporto di diritto e dovere tra genitori adottanti e i figli adottati.

Quando il rapporto di adozione è stata stabilito il rapporto di diritto e dovere tra figli adottati e i loro genitori naturali cessa di esistere.

Art. 27 si vietano il maltrattamento e la discriminazione tra il patrigno, la matrigna e i figliastri.

Si applicano gli articoli di questa legge relativi alla relazione tra genitori e figli per stabilire il rapporto di diritto e di dovere tra il patrigno o la matrigna e i figliastri a loro carico per l'allevamento e l'educazione.

Art. 28 se i genitori dei nipoti sono morti o incapaci di mantenere i propri figli, i nonni paterni e i nonni materni in possesso di capacità di mantenimento hanno il dovere di allevarli. Se i nonni paterni o materni hanno perso i figli o i figli sono incapaci di mantenerli, i nipoti in  possesso di mezzi di sostentamento hanno il dovere di mantenere i nonni.

Art. 29 Se i genitori sono morti o incapaci di mantenimento, il fratello e la sorella maggiore in possesso di mezzi di sostentamento hanno il dovere di mantenere i fratelli e le sorelle minori; i fratelli e le sorelle allevati dai fratelli e dalle sorelle maggiori hanno il dovere di mantenimento degli ultimi se questi perdono la capacità di lavoro o sono in mancanza di fonti per vivere.

Art. 30 i figli devono rispettare il diritto matrimoniale dei genitori e non possono interferire nel matrimonio e neppure nella vita post-matrimoniale. I figli hanno il dovere di mantenere i genitori, anche nel caso si verifichi un cambiamento del rapporto matrimoniale.

Capitolo 4 divorzio

Capitolo 5 misure di soccorso e responsabilità legale

Capitolo 6 disposizioni supplementari

Traduzione di Li Xiaoyong in collaborazione con Valentina Brivio e Scala Manuela

 

per la versione della legge in inglese fare un clik qui



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